Videosorveglianza in Condominio: Regole, Privacy e Autorizzazioni Necessarie
L’installazione di telecamere nelle aree comuni degli edifici residenziali è una soluzione sempre più richiesta per prevenire atti vandalici, furti e intrusioni. Tuttavia, l’uso della videosorveglianza in ambito condominiale è regolato da precise norme di legge e dalle direttive del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GDPR).
Le Maggioranze Assembleari per l’Approvazione
L’articolo 1122-ter del Codice Civile disciplina la materia dell’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio.
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Delibera di approvazione: L’assemblea condominiale deve approvare l’installazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).
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Ripartizione delle spese: Le spese per l’acquisto, la posa e la manutenzione dell’impianto vengono ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione.
Obblighi Normativi e Tutela della Privacy
L’installazione di un impianto condominiale deve rispettare rigorosi principi di proporzionalità e trasparenza.
| Elemento di Controllo | Obbligo di Legge |
| Cartellistica di Avviso | I cartelli di informativa sintetica devono essere affissi prima del raggio di azione delle telecamere, visibili anche di notte. |
| Inquadratura | Le telecamere possono riprendere esclusivamente le parti comuni (portoni, garage, pianerottoli) evitando l’accesso alle private dimore o alla strada pubblica. |
| Conservazione Registrazioni | Le immagini possono essere conservate di norma per un massimo di 24-48 ore, salvo speciali esigenze (es. festività o richieste dell’Autorità Giudiziaria). |
| Responsabile del Trattamento | L’amministratore di condominio o l’istituto di vigilanza delegato deve essere nominato responsabile del trattamento dati. |
Telecamere Private del Singolo Condomino
Se un singolo proprietario desidera installare una telecamera a protezione della propria porta d’ingresso o del proprio garage, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea. Tuttavia:
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L’angolo di ripresa deve essere limitato esclusivamente al proprio spazio di accesso.
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Non devono essere riprese zone di transito comune o le porte dei vicini.
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Non è necessario affiggere cartelli di avviso, purché le riprese non sconfinino negli spazi condivisi.
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